Obblighi di comunicazione al datore di lavoro per assenze

Numero di circolare: 
215
Data di emissione: 
11/05/2020

A tutto il Personale

E’ opportuno che io ricordi  che non sono venuti meno gli obblighi di comunicazione delle assenze per malattia o di richiesta di permessi per il personale in servizio, e nulla varia neppure per i docenti, anche se impegnati in didattica a distanza.

Riassumo - a titoli meramente esemplificativo - per sommi capi gli obblighi di comunicazione legati ad assenze per pandemia Covid-19, con le relative procedure.

1. LAVORATORE POSITIVO AL CORONAVIRUS GIA' RICOVERATO E/O IN ISOLAMENTO DOMICILIARE: QUANDO PUO’ RIENTRARE AL LAVORO?
I lavoratori positivi al tampone per Coronavirus (sia ricoverati in Ospedale e dimessi a casa in isolamento domiciliare obbligatorio o sia quelli trattati al domicilio in isolamento obbligatorio) devono, prima di rientrare al lavoro, sottoporsi al doppio tampone, su convocazione del Dipartimento di Sanità Pubblica, per accertare la guarigione. Due tamponi con esito negativo, effettuati a distanza di tempo, certificano la guarigione. In assenza di sintomi, vengono fatti dopo 14 giorni dal tampone positivo, in presenza di sintomi dopo almeno 7 giorni dalla loro completa scomparsa. A seguito dell’esito negativo dei due tamponi, il lavoratore può tornare in servizio. Il certificato di guarigione è trasmesso tramite posta dal Dipartimento di Sanità Pubblica al lavoratore.
ATTENZIONE, perchè...
ai fini del reintegro, il medico competente (dell’Istituto Fiocchi), previa presentazione della certificazione di cui sopra da parte del lavoratore, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. E-ter del D.Lgs. 81/08), nonché per valutare profili specifici di “rischiosità” e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia (come previsto dall’allegato 6 del DPCM 26/04/2020).
Prima di rientrare il lavoratore deve aver messo in condizione l'Istituzione scolastico/ il datore di lavoro di  operare per la sicurezza di tutti (dipendente, colleghi, utenti). E' precisa responsabilità del lavoratore assicurarsi di non essere volontariamente fonte di contagio, per propria negligenza.
Il datore di lavoro non ha alcun modo di conoscere la storia clinica del dipendente, in quanto le certificazioni che gli arrivano non recano diagnosi. 

Il medico competente dell'Istituto Fiocchi (vedi DV) è la dottoressa Eleonora Valsecchi (La dottoressa è in servizio anche presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, Servizio di Medicina del Lavoro. Segreteria della Struttura: tel 0341.489296) 
Come sempre, l’assenza dal lavoro viene giustificata dal medico di medicina generale tramite il certificato INPS (la parte di certificato di malattia per il datore di lavoro non contiene la diagnosi ma solamente la prognosi, cioè l'indicazione del numero di giorni di malattia).

2. LAVORATORE ASINTOMATICO IN QUARANTENA PERCHÉ CONTATTO STRETTO DI UN CASO ACCERTATO DI COVID
l periodo di quarantena di 14 giorni (ed eventuale suo prolungamento) in assenza di sintomi è definito concluso dagli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica, sulla base della sorveglianza effettuata sul lavoratore. Il Dipartimento trasmette al lavoratore una specifica comunicazione, la cui presentazione non è rilevante ai fini della riammissione in servizio. L’assenza dal lavoro viene però giustificata dal Medico curante tramite certificazione di malattia INPS – codice V29 “quarantena”. Non sono dunque previsti altri particolari certificati. Istituto Certificato ISO 9001 Cert. N° 2624/5 

3. LAVORATORE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CORONAVIRUS MA A CUI NON E’ STATO PRESCRITTO IL TAMPONE
I casi sospetti – cioè le persone con una malattia respiratoria sospetta COVID, ad esempio una polmonite, diagnosticata clinicamente o con una malattia con sintomi riconducibili a COVID ma senza alcun accesso a strutture sanitarie, a cui non sono stati fatti i tamponi che accertano la positività – non sono seguiti dal Dipartimento di Sanità Pubblica ma dal Medico di Medicina Generale che rilascia il certificato di malattia INPS. È sempre il medico curante a stabilire i tempi della guarigione. Al termine della malattia il lavoratore potrà tornare in servizio senza bisogno di presentare al datore di lavoro alcun certificato specifico e senza la necessità di fare il tampone.

Altre situazioni:

4. ASSENZAPER MALATTIA SENZA CORRELAZIONE CON CORONAVIRUS (malattia "normale")
L’emergenza COVID-19 non ha modificato la normale modalità di emissione, trasmissione dei certificati di malattia e di riammissione al lavoro. È sempre il Medico di Medicina Generale che stabilisce i giorni di assenza in base alla malattia riscontrata e trasmette un certificato per via telematica all’INPS. Il lavoratore quindi non deve esibire una certificazione medica che attesti che la causa dell’assenza non è da imputarsi al COVID-19.

Le informazioni sono aggiornate a fine aprile 2020.

Il Dirigente scolastico
prof. Claudio Lafranconi